Contratto a canone concordato
Questa soluzione contrattuale è stata introdotta in tempi relativamente recenti nel nostro ordinamento e prevede alcune differenze rispetto al contratto libero. La prima è la durata: per legge, deve avere una scadenza minima a 3 anni dalla stipula e si rinnova per altri 2 a meno di comunicazioni differenti. Tuttavia, a differenza del contratto libero, questo non lascia massima autonomia alle parti ma i termini vengono stabiliti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle parti, quindi dei proprietari e dei locatori, e sono depositati presso i singoli comuni. Gli accordi delle associazioni rappresentanti delle parti stabiliscono anche il canone. In questo caso è presente anche una clausola obbligatoria che riguarda la rescissione, non presente nel contratto libero, mediante la quale in caso di disdetta illegittima da parte del locatore, il conduttore può far valere il diritto di ottenere un risarcimento in misura non inferiore a 36 mensilità da riferirsi al canone pagato.